Normativa PEC Amministratori società
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), con nota 0043836 del 12 marzo 2025 ha fornito le prime indicazioni interpretative ed operative alle Camere di Commercio (CCIA) sull’obbligo di iscrizione, nel registro delle imprese, del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria, introdotto dalla Legge di bilancio 2025.
L’art. 1, c. 860, della Legge di bilancio 2025, infatti, ha modificato l’art. 5, c. 1, del D.L. 1791/2012, aggiungendovi le parole “nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria“, introducendo l’obbligo di iscrizione delle PEC degli amministratori nel Registro imprese istituito presso le Camere di Commercio.
Decorrenza dell’obbligo
L’obbligo si estende non solo alle imprese di nuova costituzione e iscrizione, ma anche a quelle che siano già costituite prima della data di entrata in vigore della norma, ovvero prima del 1° gennaio 2025: il MIMIT ritiene tuttavia opportuno, per evitare incertezze applicative, assegnare alle imprese costituite prima del 1° gennaio 2025 il termine per la comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori fino alla data del 30 giugno 2025.
Imprese obbligate
Sono obbligati tutti i soggetti che sono costituiti in forma societaria, siano esse società di persone o di capitali.
Sono escluse dall’obbligo le forme societarie cui non è consentita l’intrapresa di attività commerciali, come le società semplici che esercitino l’attività agricola, e le società di mutuo soccorso, i consorzi, anche con attività esterna, nonché le società consortili.
Il MIMIT ritiene invece che possano esservi ricomprese le reti di imprese con soggettività giuridica.
Soggetti obbligati a comunicare la propria PEC. Chi sono gli Amministratori
Per il MIMIT la norma va interpretata estensivamente, per cui con il termine “amministratori” si fa riferimento alla funzione di gestione dell’impresa. Vi rientrano quindi quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione (vi rientrano per il MIMIT anche i liquidatori).
È opportuno evidenziare che il riferimento dell’obbligo alle persone che svolgono l’incarico e non all’organo in quanto tale comporta che, in costanza di una pluralità di amministratori dell’impresa, debba essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi.
Indirizzo PEC degli amministratori da comunicare
Per il MIMIT l’amministratore non può utilizzare il medesimo indirizzo di PEC dell’impresa, in quanto la Direttiva del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro della giustizia, del 22 maggio 2015, prescrive che l’indirizzo di posta elettronica dell’impresa comunicato per l’iscrizione nel registro delle imprese sia “nella titolarità esclusiva della medesima“; pertanto, le imprese che avessero optato per la coincidenza dei due recapiti, comunicando alla competente Camera di commercio, per l’iscrizione nel registro delle imprese, il medesimo domicilio digitale dell’impresa anche quale indirizzo PEC dei propri amministratori, potranno conformarsi alle presenti indicazioni entro il termine del 30 giugno 2025.
Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l’incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, potrà indicare per ciascuna di esse un medesimo indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero – a propria scelta – dotarsi di più indirizzi differenti in relazione a ciascuna o a gruppi di esse.
Diritti di segreteria
Il MIMIT, chiarendo un dubbio (dato il silenzio della norma) emerso fra gli interpreti circa l’estensione applicativa dell’esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria, specifica che l’esenzione prevista dall’art. 16, c. 6, ultimo periodo, del D.L. 185/2008, opera anche in relazione alla comunicazione e alla variazione degli indirizzi PEC degli amministratori dell’impresa soggetta all’obbligo di comunicazione ex art. 1, c. 860, della L. 207/2024.
Mancato adempimento e sanzioni
Il MIMIT precisa che l’omissione dell’indicazione della PEC degli amministratori, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda di iscrizione presentata dall’impresa.
Sotto il profilo sanzionatorio, la novella non introduce alcuna nuova previsione, né, giusta il principio di legalità, potranno applicarsi per il MIMIT in via d’estensione o di analogia, le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell’art. 16 D.L. 185/2008.
Resta invece applicabile per il Ministero la sanzione prevista dall’art. 2630 C.c., in forza del quale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro “chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese“.